Rinuncia al Ricorso: la Cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento procedurale: la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, non comporta la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. Questa decisione delinea con precisione l’ambito di applicazione della norma sanzionatoria, distinguendo nettamente l’abbandono volontario del giudizio dall’esito negativo di un’impugnazione infondata.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla curatela di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, nei confronti dei suoi ex amministratori. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità di uno degli amministratori, condannandolo a un cospicuo risarcimento danni in favore della massa dei creditori.
Contro la sentenza di secondo grado, l’ex amministratore soccombente aveva proposto ricorso per cassazione, articolando le proprie difese in tre motivi. La curatela del fallimento si era costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.
Tuttavia, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, si è verificato un evento decisivo: la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, prontamente accettato dalla curatela controricorrente.
Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
L’effetto principale della rinuncia e della sua accettazione è, per legge, l’estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla controversia, non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il processo.
La questione di maggiore interesse, però, riguardava le conseguenze economiche di tale estinzione, in particolare l’applicabilità del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che non vi era luogo a disporre il raddoppio del contributo unificato. La motivazione di questa scelta risiede in una rigorosa interpretazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Questa norma prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo iniziale solo in casi specifici e tassativi:
1. Rigetto integrale dell’impugnazione;
2. Dichiarazione di inammissibilità;
3. Dichiarazione di improcedibilità.
La Corte ha sottolineato che la rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste tre categorie. Si tratta di un istituto processuale distinto, che porta all’estinzione del giudizio per volontà delle parti e non per una valutazione negativa da parte del giudice. La ratio della norma sul raddoppio è quella di sanzionare l’abuso del processo, ovvero la proposizione di impugnazioni palesemente infondate o proceduralmente errate che impegnano inutilmente la macchina della giustizia. Nel caso della rinuncia, invece, le parti pongono fine volontariamente al contenzioso, evitando alla Corte di dover decidere. A sostegno di questa interpretazione, la Suprema Corte ha richiamato i suoi precedenti consolidati (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di notevole importanza pratica per avvocati e parti processuali. La rinuncia al ricorso si conferma come uno strumento strategico per chiudere una controversia in Cassazione, magari a seguito di un accordo transattivo o di una riconsiderazione delle possibilità di successo, senza incorrere nella sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa decisione garantisce certezza del diritto, distinguendo chiaramente tra la conclusione volontaria del processo e la sua definizione con un esito sfavorevole per chi ha impugnato. Di conseguenza, la scelta di rinunciare a un ricorso non deve essere frenata dal timore di una sanzione economica che la legge riserva a fattispecie del tutto diverse.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta la rinuncia?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte.
La rinuncia al ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
Perché il raddoppio del contributo non si applica in caso di rinuncia?
Perché la norma (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002) prevede tale sanzione solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. La rinuncia è un atto volontario delle parti che non rientra in queste categorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9944/2023 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 69/2023 depositata il 11/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità dei creditori proposta dalla curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti di COGNOME NOME, unitamente a NOME, già amministratore della società dichiarata fallita, condannandolo al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 223.356,00;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’NOME;
che ha proposto ricorso per cassazione l’NOME, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento;
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente ha depositato in data 2 settembre 2025 rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia accettata dal controricorrente;
che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME
n. 9944/2023 R.G.