Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2156-2021 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Rinuncia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/06/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ‘ritenuta la legittimità del licenziamento intimato a NOME NOME‘, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e condannato il NOME a versare alla società ‘l’importo di euro 136.227,51 quale differenza fra credito da lui vantato e il controcredito vantato dalla società appellante’;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
risulta comunicato in cancelleria ‘atto di rinuncia al ricorso’, presentato dalla parte ricorrente, nonché successiva ‘accettazione di rinuncia al ricorso e al giudizio’, presentata dalla parte controricorrente;
pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante l’adesione della controricorrente;
in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli
casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 giugno 2024.