Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
Oggetto
Mansioni -rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14188-2021 proposto da: difeso
COGNOME NOME, rappresentato e dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 143/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 790/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 143/2020, la Corte di Appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta al
riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori prestate in favore della RAGIONE_SOCIALE Messina a far data dal 30 ottobre 1998 ritenendo non dimostrato che tra la suddetta ditta e la società RAGIONE_SOCIALE fosse intervenuto un trasferimento di azienda e, pertanto, dichiarando priva di legittimazione passiva la società citata in giudizio e non accoglibile nel resto la domanda per mancata vocatio in iudicio della RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;
che le intimate non hanno svolto attività difensiva;
che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse del ricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine alle spese di lite non avendo parti intimate svolto attività difensiva;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME