Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7437/2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso l a sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di ROMA n. 5594/2017 depositata il 05/09/2017.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 14 marzo 2024.
Sanzioni amministrative
Udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’estinzione del giudizio per rinuncia.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, componente effettivo del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione avverso la delibera n. 304 del 07/07/2015 RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000, 00.
La Corte d’appello di Roma, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, con sentenza n. 5594/2017, ha respinto la domanda e ha condannato l’opponente alle spese del giudizio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.
La Banc a d’Italia ha resistito con controricorso.
Con atto del 15/01/2024, la parte privata ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391, cod. proc. civ.).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi vi ha rinunciato.
Quanto al contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: «in tema di impugnazioni, l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell ‘ impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria
d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2023.