Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7112 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23243/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1719/2022 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
avverso sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
degli intimati si sono difesi NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME con un unico controricorso;
in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato ‘istanza di rinuncia’, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fi ni dell’articolo 390 c.p.c.;
ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle – liquidate come da dispositivo -alla parte controricorrente;
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023