Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4831  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4114/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale unico erede di COGNOME, elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura in calce alla costituzione del 16 gennaio 2024
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso  il  DECRETO  del  TRIBUNALE  di  IVREA  n.  8387/2017 depositato il 21/12/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
–NOME  COGNOME  ha  proposto  tre motivi di ricorso per cassazione  avverso  il decreto  indicato  in epigrafe, con  cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, il quale ha depositato procura speciale senza svolgere difese;
-con atto del 16/01/2024 si è costituito in giudizio NOME COGNOME, quale unico erede del ricorrente, che, a seguito di accordo transattivo  raggiunto  con  la  curatela  fallimentare,  ha  depositato atto  di  rinuncia  al  ricorso  e  alle  domande,  a  spese  compensate, sottoscritto  per  accettazione  dal  legale  del  RAGIONE_SOCIALE  intimato, munito di procura speciale.
Considerato che
3. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra  le  parti,  posto  che  l’intervenuta  accettazione  della  rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
4. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018). 
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater ,  d.P.R.  115/2002,  inserito dall’art.  1,  comma  17 ,  l.  228/2012,  dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/02/2024.