Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4114/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale unico erede di COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura in calce alla costituzione del 16 gennaio 2024
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di IVREA n. 8387/2017 depositato il 21/12/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
–NOME COGNOME ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ivrea ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, il quale ha depositato procura speciale senza svolgere difese;
-con atto del 16/01/2024 si è costituito in giudizio NOME COGNOME, quale unico erede del ricorrente, che, a seguito di accordo transattivo raggiunto con la curatela fallimentare, ha depositato atto di rinuncia al ricorso e alle domande, a spese compensate, sottoscritto per accettazione dal legale del RAGIONE_SOCIALE intimato, munito di procura speciale.
Considerato che
3. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l’intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
4. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/02/2024.