Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17847-2022 proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 17847/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
unitamente agli avvocati COGNOME
COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1159/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’ appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva, da un lato, rigettato la domanda di accertamento negativo della Regione Puglia in ordine al diritto dell’avv. NOME COGNOME ad essere assegnato all’avvocatura regionale e, dall’altro, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dello stesso COGNOME , quest’ultima volta al ristoro dei danni ed a conseguire l’assegnazione sine die alle stesse mansioni di avvocato;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME
la parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettato dalla controparte.
CONSIDERATO CHE:
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020),
deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;
in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19/3/2025.