Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26255 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11957/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME
(BRTNGL66E49F205S), NOME (TRAMRS63P42F205T), COGNOME NOME (PLCNLS74L66F205T) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 799/2023, depositata il 7 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 799/2023, con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato il suo gravame che era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5009/2016, che le aveva disatteso querela di falso; la controparte, cioè il Comune di Milano, si è difesa con controricorso; i n data 2 maggio 2025 NOME COGNOME ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’articolo 390 c.p.c. a spese compensate con integrale accettazione del Comune di Milano;
deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio di legittimità e non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali , ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c., vista la posizione assunta al riguardo dal controricorrente (cfr. Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368; v. anche procura del Comune e Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016);
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conformi Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n. 34025),
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità per sopravvenuta rinuncia. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME