Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando si Evita il Doppio Contributo
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a una controversia prima che il giudice si pronunci nel merito. Ma quali sono le conseguenze fiscali di tale scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15393/2025) offre un chiarimento fondamentale, escludendo l’obbligo di versare il cosiddetto “doppio contributo unificato” in caso di abbandono volontario dell’impugnazione. Analizziamo insieme la vicenda e il principio di diritto affermato dai giudici.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
La controversia nasceva da una disputa ereditaria tra coeredi riguardo alla contitolarità di somme depositate su un libretto postale, originariamente intestato ai loro danti causa comuni. Alcuni eredi, insoddisfatti della decisione della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva stabilito le quote di loro spettanza, avevano deciso di presentare ricorso in Cassazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, i ricorrenti hanno compiuto un passo decisivo: con atti distinti, hanno formalmente comunicato la loro rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il destino del procedimento.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della volontà dei ricorrenti, la Suprema Corte ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio gli effetti della rinuncia. La decisione si è articolata su due punti cruciali.
L’Estinzione del Giudizio
Come diretta conseguenza della rinuncia, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza una decisione sul merito della questione. L’atto di rinuncia, infatti, fa venire meno l’oggetto stesso del contendere davanti al giudice dell’impugnazione, portando alla chiusura anticipata del procedimento.
Il Principio sul Contributo Unificato
Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda l’aspetto fiscale. La Corte ha stabilito che non vi era luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale norma prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato (il cosiddetto “doppio contributo”).
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento consolidato. La norma che impone il raddoppio del contributo unificato ha una natura eccezionale e, in un certo senso, sanzionatoria. Essa è stata introdotta per scoraggiare le impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Proprio per questa sua natura, la norma deve essere interpretata in modo restrittivo. Non può essere applicata per analogia o in via estensiva a casi non espressamente previsti. Le ipotesi che fanno scattare l’obbligo di pagamento sono tassative: rigetto, inammissibilità o improcedibilità. La rinuncia al ricorso è una fattispecie diversa, che deriva da una scelta volontaria della parte e non da una valutazione negativa del giudice sulla fondatezza dell’impugnazione. Pertanto, assimilarla alle altre ipotesi sarebbe un’operazione giuridicamente scorretta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio di garanzia per il cittadino. La scelta di rinunciare a un’impugnazione, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione delle proprie ragioni, non deve essere penalizzata con oneri fiscali aggiuntivi. Il “doppio contributo” resta una misura legata all’esito negativo del giudizio di impugnazione, deciso dal giudice, e non può estendersi all’ipotesi in cui è la stessa parte a porre fine alla lite. Questa chiara distinzione tutela la libertà delle parti di definire le proprie controversie senza temere conseguenze fiscali improprie.
Cosa succede processualmente se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
In caso di rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si chiude definitivamente senza che la Corte di Cassazione emetta una decisione sul merito della questione.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia volontaria al ricorso.
Perché il doppio contributo non è dovuto in caso di rinuncia?
Perché la norma che prevede il raddoppio del contributo ha carattere eccezionale e sanzionatorio. Si applica solo nei casi specifici e tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione decisi dal giudice, e non può essere interpretata estensivamente per includere la rinuncia, che è un atto volontario della parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 664/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOMEricorrenti- contro
NOME NOME, STATI EDVIGE, STATI NANNINA, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1312/2020 depositata il 12/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1312 del 2020 con cui era stato affermato, nel contraddittorio degli altri soggetti indicati in epigrafe come intimati, che essi ricorrenti erano contitolari -nella sola percentuale che essi ricorrenti ritenevano essere stata illegittimamente determinata- delle somme giacenti su un libretto postale in origine intestato a danti causa comuni alle parti;
2.i ricorrenti, con distinti atti del 6 maggio 2025, hanno rinunciato al ricorso;
3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. n.23175);
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025.