Rinuncia al ricorso: la Cassazione chiarisce quando non si paga il doppio contributo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla rinuncia al ricorso e sulle sue conseguenze economiche per il cittadino. La decisione sottolinea che la scelta di abbandonare un’impugnazione non comporta automaticamente l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, una sanzione prevista solo in casi specifici di esito negativo del giudizio. Analizziamo la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti di Causa
La controversia ha origine da una richiesta di un consumatore nei confronti di un istituto bancario. Il cliente aveva estinto anticipatamente un finanziamento e riteneva di aver diritto alla restituzione di una parte degli interessi e dei costi residui, a suo dire versati in eccesso.
Dopo una prima decisione a lui favorevole, la sentenza veniva ribaltata in appello, con il rigetto della sua domanda. Non soddisfatto, il consumatore decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso di questo ultimo grado di giudizio, le parti raggiungevano un punto d’incontro: il ricorrente presentava un atto di rinuncia al ricorso, che veniva formalmente accettato dall’istituto di credito.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
A seguito della rinuncia formalizzata e accettata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. Quando le parti, di comune accordo, decidono di porre fine alla lite, il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, applicando l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa fase, che potrebbe sembrare una semplice formalità, ha invece dato l’occasione per affrontare una questione di grande rilevanza pratica: la sorte delle spese e, in particolare, l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo’.
Le Motivazioni della Corte: Niente Doppio Contributo in Caso di Rinuncia
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella spiegazione del perché, in questo caso, non si applica l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
I giudici hanno chiarito che tale obbligo non è una conseguenza automatica di ogni ricorso che non giunge a una sentenza favorevole per il ricorrente. Al contrario, si tratta di una misura eccezionale, con una natura lato sensu sanzionatoria, che si applica solo nei casi tipici espressamente previsti dalla legge:
1. Rigetto dell’impugnazione;
2. Declaratoria di inammissibilità;
3. Declaratoria di improcedibilità.
La rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste categorie. È un atto volontario che pone fine al contenzioso, non una sconfitta sancita da una pronuncia del giudice. Essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere applicata per analogia a situazioni diverse da quelle per cui è stata creata. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a nessuna pronuncia sulle spese e, soprattutto, che il ricorrente non era tenuto a pagare il raddoppio del contributo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio importante per chiunque si trovi ad affrontare un giudizio in Cassazione. La rinuncia al ricorso si conferma uno strumento processuale che permette di chiudere una lite in modo controllato, evitando l’incertezza di una decisione e i relativi costi.
La chiarezza con cui la Corte esclude l’applicazione del doppio contributo in caso di rinuncia offre una certezza economica fondamentale. Permette alle parti di valutare con maggiore serenità l’opportunità di un accordo o di una rinuncia unilaterale, sapendo che questa scelta non comporterà l’applicazione automatica di una sanzione economica, la quale resta confinata esclusivamente agli esiti negativi del giudizio decisi dalla Corte.
Cosa succede processualmente se si rinuncia a un ricorso per cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si conclude senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione controversa.
In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia, poiché questa non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla legge.
Per quale motivo il doppio contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia?
Perché tale obbligo è considerato una misura eccezionale e di natura sanzionatoria, pertanto è di stretta interpretazione. La legge lo prevede solo per specifici esiti negativi del ricorso decisi dal giudice, e non può essere esteso per analogia alla rinuncia, che è un atto volontario delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5984 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12362 -2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Alife (CE), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO
COGNOME, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 577/2018 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, pubblicata il 13/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con ricorso del 13/4/2018, NOME COGNOME ha chiesto la cassazione della sentenza n. 577/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 13/2/2018 e notificata in data 15 febbraio, che , in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 549/2016 del Giudice di pace di Piedimonte Matese, ha rigettato la sua domanda di restituzione delle somme versate, in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento in precedenza ottenuto, in un importo asseritamente superiore a quello dovuto per contratto a titolo di interessi e costi residui;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con atto del 13/10/2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori
muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; – in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda