Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12907-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1134/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 3353/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.08/11/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato il giudizio di prime cure che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a NOME dalla RAGIONE_SOCIALE, in data 22 marzo 2018, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice e a corrisponderle una indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
risulta depositato ‘atto di rinuncia al ricorso per cassazione’ sottoscritto dalla rappresentante legale della società e dal suo procuratore nonché, per adesione, dalla controparte e dal suo procuratore;
pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese; in tema di impugnazioni, poi, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di
rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra le altre, Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 novembre