Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12593/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO domicilia
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4129/2021 depositata il 17/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO e DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME n.q. di erede di NOME COGNOME già lettore di madrelingua straniera ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, così confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento d i ricercatore
confermato a tempo definito con la progressione economica senza alcuna limitazione temporale per l’attività prestata negli anni accademici dal 1 ° gennaio 2007 al 15 aprile 2013.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi, cui oppone difese l’Università degli Studi di Napoli Federico II con controricorso.
Con atto depositato in data 22 aprile 2025, sottoscritto dalla parte e dal difensore, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La rinuncia è stata comunicata alla parte controricorrente a cura della cancelleria , ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Alla rinuncia tempestivamente depositata consegue l’estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c.
Le spese possono essere integralmente compensate, avuto anche riguardo alle ragioni espresse con l’atto di rinuncia .
Non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione ed interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2025.