Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21916/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla INDIRIZZO rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Chieti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore Fallimentare, Dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pisa.
avverso il decreto n. 11167/2021 cron. pronunciato dal Tribunale di Pisa il 13.07.2021, depositato e comunicato in data 14.07.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025
dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società ricorrente in data 27.04.2018 si rendeva acquirente, ai sensi degli artt. 1260 e ss. cc., dei crediti vantati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE da parte di cinque agenti, acquistando in tal modo i crediti per provvigioni maturate e maturande, nonché per tutte le indennità di fine mandato pari a complessivi Euro 433.113,44 in virtù dei relativi contratti di agenzia.
La ricorrente, alla fine del mese di aprile 2018, compensava inoltre parte dei suddetti crediti per provvigioni maturate e parte dell’indennità suppletiva di clientela (per Euro 95.179,25) con un proprio debito, di pari importo, per acquisto di farina dalla S.p.A. NOME COGNOME, di talché residuava un credito nei confronti di quest’ultima società al netto delle provvigioni ancora da maturare -di Euro 302.719,87.
La RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi il Tribunale di Chieti, il quale, con decreto n. 429/2018, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della complessiva somma di Euro 302.719,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il conseguente giudizio di opposizione, rubricato al n. 1348/2018 R.G., inizialmente pendente innanzi il Tribunale di Chieti, veniva dichiarato interrotto all’udienza del 22.03.2019, a seguito dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato con sentenza n. 76/2018 emessa dal Tribunale di Pisa il 19.11.2018.
La RAGIONE_SOCIALE presentava in data 12.02.2019 domanda di insinuazione al passivo, con la quale richiedeva di essere ammessa per il proprio residuo credito da indennità di fine mandato pari ad Euro 286.360,67. Nella medesima domanda veniva formulata istanza di insinuazione al passivo anche per le provvigioni, che erano da maturare al giugno del 2018, pari ad
Euro 35.214,32, calcolate sulla base delle fatture di vendita delle farina.
In data 15.05.2019 veniva comunicato ai sensi dell’art. 97 della l. fall. il decreto di esecutorietà reso dal Giudice Delegato, decreto che, con riferimento alla domanda di insinuazione depositata dalla società istante, prevedeva, in conformità delle conclusioni del curatore, l’ammissione di Euro
53.864,46 in privilegio, ai sensi dell’art. 2751 bis n.3 c.c. , dei crediti per provvigioni maturate dagli agenti al netto della ritenuta d’acconto e trattenute Enasarco e di Euro 10.680,42 in chirografo per IVA sulle provvigioni, mentre prevedeva il rigetto degli ulteriori crediti di cui era stata richiesta l’ammissione al passivo.
RAGIONE_SOCIALE in data 14.06.2019 proponeva dunque opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo
Con successivo decreto n. 11167/2021 del 13.07.2021 il Tribunale di Pisa, per quanto qui ancora rileva, rigettava l’opposizione e dichiara va integralmente compensate le spese di lite.
Il decreto, pubblicato il 14.07.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio.
Come risulta dagli atti di causa, la ricorrente ha depositato atto congiunto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione datato 31.10.2024, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale.
Il Collegio non può che prendere atto di tale rinuncia avanzata da entrambe le parti e dichiarare estinto il giudizio.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto,
di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16.01.2025