Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28252 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30390-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Risarcimento pubblico impiego
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 627/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 1006/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza in data 24 maggio 2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame di NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, da lei proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale;
con atto notificato il 22.11.2021, l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la COGNOME si opponeva con controricorso;
la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte.
CONSIDERATO CHE:
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c od. proc. civ. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.;
in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26/09/2023.