Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando si Evita il Raddoppio del Contributo Unificato
L’ordinanza n. 16502/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della procedura civile: le conseguenze della rinuncia al ricorso. Questa decisione sottolinea una distinzione fondamentale tra la rinuncia volontaria e l’esito negativo di un’impugnazione, con significative implicazioni economiche per le parti coinvolte, in particolare riguardo all’obbligo del versamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un cittadino per ottenere il rimborso di somme versate a una società di gestione dei servizi ambientali a titolo di tariffa di igiene ambientale (TIA 1 e TIA 2), per un importo di circa 550 euro.
La società si opponeva al decreto, ma la sua opposizione veniva respinta sia dal Giudice di Pace sia, in sede di appello, dal Tribunale. Non soddisfatta dell’esito, la società decideva di proseguire la battaglia legale presentando ricorso presso la Corte di Cassazione.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito, la stessa società ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, ponendo di fatto fine alla controversia.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con l’art. 391 del codice di procedura civile, dichiarando l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, data la natura della conclusione del procedimento.
Il punto più significativo della decisione, però, risiede nella statuizione relativa al contributo unificato.
Le Motivazioni
La Corte ha affrontato la questione se, a seguito della rinuncia, la società ricorrente fosse tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma impone il pagamento di una somma pari a quella già versata per l’impugnazione quando questa viene respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Cassazione ha stabilito che i presupposti per tale versamento aggiuntivo non sussistevano. La motivazione si fonda sulla natura eccezionale e sanzionatoria della norma. I giudici hanno chiarito che l’obbligo del raddoppio del contributo è strettamente legato a tre specifici esiti processuali: il rigetto, l’inammissibilità e l’improcedibilità. La rinuncia al ricorso è un atto volontario della parte che non rientra in nessuna di queste categorie.
Secondo la Corte, applicare la sanzione anche al caso della rinuncia costituirebbe un’estensione interpretativa non consentita per una norma di carattere eccezionale. Citando precedenti consolidati (Cass. n. 23175/2015, n. 10140/2020, n. 19071/2018), si è ribadito che la misura ha lo scopo di scoraggiare le impugnazioni pretestuose o infondate, sanzionando chi perde la causa in sede di legittimità, non chi decide volontariamente di porre fine alla lite.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di grande rilevanza pratica. La rinuncia al ricorso si conferma come uno strumento processuale che permette di chiudere una controversia in modo definitivo senza incorrere nelle conseguenze economiche negative previste per le impugnazioni fallimentari. Questa decisione offre una maggiore certezza giuridica alle parti che, per ragioni di opportunità o a seguito di una riconsiderazione della propria posizione, decidono di non proseguire un giudizio di impugnazione. In sintesi, la scelta di rinunciare non viene equiparata a una sconfitta processuale e, pertanto, non attiva il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
In base all’art. 391 del codice di procedura civile, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un importo ulteriore pari al contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di rinuncia.
Perché la rinuncia al ricorso non è equiparata al rigetto ai fini del contributo unificato?
Perché la norma che prevede il raddoppio del contributo ha natura eccezionale e sanzionatoria. Pertanto, non può essere interpretata in modo estensivo per includere casi non espressamente previsti dalla legge, come la rinuncia volontaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7076/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 2855/2015 depositata il 08/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il Tribunale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del giudice di pace di Venezia dell’11 ottobre 2013, n. 342/2023 che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in fav ore dell’intimato per il rimborso della tariffa di igiene ambientale TIA 1 (art. 49, d. lgs. n. 22 del 1997) e Tia 2 (art. 238 d. lgs. n. 152 del 2006), per complessivi euro 550,86.
Ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con 4 motivi di ricorso;
Chiari NOME è rimasto intimato.
Considerato che
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva del procedimento.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.