Rinuncia al Ricorso: la Cassazione Chiude il Caso Senza Raddoppio del Contributo
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale che consente di porre fine a una lite in modo definitivo. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione non solo prende atto della volontà delle parti di chiudere il contenzioso, ma chiarisce anche un importante aspetto fiscale: chi rinuncia non è tenuto al pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: da un Posto Auto alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia immobiliare. Una società era stata condannata dalla Corte d’Appello a cessare l’utilizzo di un posto auto di proprietà di un’altra azienda e a rimuovere qualsiasi oggetto da esso. Oltre a ciò, era stata condannata al pagamento di un’indennità annuale per l’indebita occupazione.
Sentendosi lesa da tale decisione, la società soccombente aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, portando la disputa al massimo grado di giudizio.
La Svolta Processuale: la Rinuncia al Ricorso
Durante il giudizio in Cassazione, si è verificato un evento decisivo: la società ricorrente ha cambiato strategia e ha deciso di notificare alla controparte un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto, firmato dal difensore munito di apposita procura, manifestava la volontà di non proseguire oltre con l’impugnazione.
La società controricorrente, a sua volta, ha depositato un atto di accettazione, concordando di fatto sulla chiusura del procedimento. A questo punto, la palla è passata alla Suprema Corte, chiamata a formalizzare la fine della lite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della ritualità della rinuncia e della sua accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. La parte più significativa della decisione, tuttavia, riguarda le conseguenze economiche di tale atto.
Il punto centrale è l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: questa norma ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Essa è volta a scoraggiare le impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. Proprio per questa sua natura, non può essere interpretata in modo estensivo o analogico.
Di conseguenza, la misura si applica solo ed esclusivamente ai casi tipici previsti dalla legge: rigetto, inammissibilità o improcedibilità. La rinuncia al ricorso non rientra in questo elenco. Pertanto, la parte che rinuncia, anche se potenzialmente ‘non vittoriosa’, non è obbligata a pagare il raddoppio del contributo unificato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è un’opzione strategica con precise conseguenze. Permette alle parti di porre fine a una controversia in modo controllato, evitando l’incertezza di una decisione finale e ulteriori costi legali. La chiarezza sul non assoggettamento al ‘doppio contributo’ rende questa scelta ancora più ponderabile per chi, dopo aver iniziato un’impugnazione, valuta che non sia più conveniente o opportuno proseguire. Per avvocati e assistiti, è una conferma importante: la rinuncia è un istituto processuale neutro dal punto di vista sanzionatorio-fiscale, una via d’uscita dalla lite che non comporta l’applicazione di penalità economiche aggiuntive.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra accetta?
Il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione prende atto della volontà concorde delle parti e dichiara la chiusura del procedimento senza emettere una decisione sul merito della controversia.
La parte che rinuncia a un ricorso è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Perché il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia?
Perché la norma che prevede tale raddoppio ha carattere eccezionale e sanzionatorio. Si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge (rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso) e non può essere estesa ad altre ipotesi, come la rinuncia, che non sono contemplate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28774/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza 2695/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE con ricorso spedito per la notificazione in data 26 settembre 2019 ha chiesto la cassazione della sentenza n. 2695/2019 del la Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 26/6/2019 e notificata in pari data con la quale in accoglimento dell’appello della società RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a cessare dall’utilizzo del posto auto numero 2 di proprietà piena ed esclusiva della appellante e a rimuovere a propria cura e spese qualunque oggetto da detto posto auto oltre alla condanna al pagamento dell’indennità di euro 1.030,17 per ogni anno di indebita occupazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto firmato dal difensore munito di procura speciale in data 7 febbraio 2024 e notificato alla controparte.
La RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha accettato la rinuncia con atto depositato l’8 febbraio 2024 ;
RITENUTO CHE
La rinuncia e l’accettazione sono rituali poiché sottoscritti dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
6. In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione