Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2488 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 2488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 28818-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 338/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 615/2020;
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo, riformando la decisione del locale tribunale, aveva rigettato la originaria domanda proposta da NOME COGNOME diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato dal ricorrente con RAGIONE_SOCIALE in data 21.1.2014 ed alla conversione del predetto contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte di merito aveva valutato l’impossibilità di conversione del contratto attesa la natura di società partecipata della Regione RAGIONE_SOCIALE e la applicabilità alla stessa del divieto previsto dall’art. 18,co.2 bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Avverso detta decisione NOME COGNOME proponeva ricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente nelle more del giudizio depositava telematicamente atto di rinuncia al ricorso in esame atteso l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
In ragione di detta rinuncia e in osservanza del disposto dell’art. 390 e segg.c.p.c, deve dichiararsi estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatori o si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa. Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.