Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26321 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8654-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia;
– ricorrente –
contro
COMUNE di COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale PEC come da registri di giustizia;
– controricorrente –
Oggetto
ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. 8654/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
avverso la sentenza n. 339/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 152/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 339 del 2020, decidendo sugli appelli principali proposti da COGNOME NOME e da RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale proposto da Consorzio RAGIONE_SOCIALE, n. 5 di Enna, unica parte appellata il Comune di Nicosia, ha confermato la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Enna n. 578/2017 del 6 dicembre 2017. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore nei confronti del Comune di Nicosia, prospettando due motivi di impugnazione.
Resiste il Comune di Nicosia con controricorso.
Il 1° settembre 2025, l’avv. NOME COGNOME COGNOME per il ricorrente COGNOME COGNOME ha depositato rinuncia al ricorso con allegata procura speciale conferente il potere di rinunciare al ricorso.
Il 4 settembre 2025, l’avv. NOME COGNOME per il Comune di Nicosia ha depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso della parte ricorrente, con allegata procura speciale per l’accettazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo
2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384).
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971.
L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391, cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito la controricorrente.
Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione il 9 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME