Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 942 – 2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso con l’avv. prof. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la sede dell’ente , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 14/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /6/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lett a la memoria della CONSOB, l’atto di rinuncia al ricorso e l’accettazione;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio;
rilevato che:
con ricorso notificato in data 20/3/2019, NOME COGNOME quale presidente del Collegio sindacale di Credito di Romagna s.p.a. dal 3 aprile 2014 al 21 novembre 2015, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 40/2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la sua opposizione avverso la delibera 20106 del 6 settembre 2017 che gli aveva inflitto due sanzioni per complessivi Euro 10.000 per violazione delle procedure di valutazione di adeguatezza della clientela, di cui a ll’art. 21, comma 1, lettera d del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), all’articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007, all’articolo 21 comma 1 lett. a) del t.u.f, agli art. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per gli intermediari, nonché per violazione del dovere di informazione di cui all’art. 21 comma 1 lett.a del t.u.f. e degli art. 28 e 31 del Regolamento intermediari citato;
CONSOB ha resistito con controricorso;
considerato che:
con atto del 27/5/24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’ente controricorrente ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese, sicché non è necessario riportare i motivi di censura;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e le spese possono essere compensate;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione , compensando le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda