Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27075/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 4753/2018 depositata il 11/07/2019.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE a socio unico in A.S., avverso il decreto del giudice delegato con cui era stata rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo del credito del credito di € 10.447.481,03 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora, oltre al l’ulteriore importo di € 64.935,50 ;
che il credito atteneva al diritto alla partecipazione con « priorità» (per il minor importo di € 5.423.567,64) al riparto sulla vendita dell’immobile di proprietà di RAGIONE_SOCIALE , immobile gravato dalla trascrizione di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (credito già oggetto di sentenza del giudice ordinario del Tribunale di Roma), nonché a un credito chirografario di natura aquiliana;
che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ;
che ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE opponente, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società in RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
che il ricorrente ha depositato in data 11 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite e che il controricorrente ha accettato la rinuncia al ricorso;
che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
n. 27075/2019 R.G.
che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME