Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31886 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5802/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE BANK AG, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 2405/2016 depositato il 05/02/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
–RAGIONE_SOCIALE BANK AG ha impugnato per cassazione in un unio mezzo il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l’ istanza di rimessione in termini per il deposito cartaceo del ricorso ex art. 98 l.fall. (in seguito al l’esito negativo del deposito telematico effettuato nell’ultimo giorno utile) ed ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso medesimo;
2. -il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese;
3. -in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente in data 08/09/2023 dalla stessa ricorrente e, per accettazione, dal curatore del RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
4. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio senza aggravio delle spese processuali, poiché l’intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
5. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/10/2023.