Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20775 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16822/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
R.G. 16822/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/6/2025
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI. RINUNCIA.
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di CAGLIARI n. 599/2021 depositata il 21/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che la dottoressa NOME COGNOME e gli altri cinquantasette medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Sardegna chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione in anni anteriori al 2006-2007, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra
l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007;
che, pertanto, tale aggiornamento doveva, ad avviso RAGIONE_SOCIALE attori, essere a loro riconosciuto, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, a titolo contrattuale o, in subordine, di risarcimento dei danni;
che si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e le altre parti convenute, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Regione Sardegna, rigettò la domanda, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso la dottoressa NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a due motivi;
che resiste la sola RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
che la trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Considerato che, con atto del 29 maggio 2025, il difensore dei ricorrenti, munito RAGIONE_SOCIALEe relative procure speciali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi consolidato presso questa Corte un orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi prospettate dai ricorrenti;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza