Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4210  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20515/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  dalla  RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1387/2023, depositata il 26 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025
intimato –
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 26 giugno 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la ha condannata, in solido con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 132.875,22, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (nel cui rapporto la RAGIONE_SOCIALE era subentrata) dalla predetta RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa;
quindi, in data 18 dicembre 2024 parte ricorrente deposita atto con cui le parti costituite dichiarano di rinunciare congiuntamente agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
 attesa  la  ritualità  della  rinuncia  al  ricorso,  il  presente  giudizio  va dichiarato estinto;
nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; – non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater , t.u. spese
giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025 .