Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26463/2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata n Roma, INDIRIZZO, presso gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dai quali è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 927/22 della Corte d’appello di Torino, depositata il 24.8.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 29.6.07 la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, citava la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Pinerolo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionatole da pretese condotte illecite tenute dalla società convenuta, in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, ex art. 9 l. n. 192/98 e, comunque, degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. , nonché del principio generale di cui all’art. 2043 c.c.
La società convenuta si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società attrice a pagarle un credito di circa euro 500.000,00 cui aveva precedentemente rinunciato a condizione che, fra l’altro, i soci o i terzi non avessero proposto opposizione al bilancio di liquidazione ed alla cancellazione della stessa M.F. dal registro delle imprese (cosa che si era invece verificata), nonché al risarcimento dei danni causati da determinate condotte lesive compiute dall’attrice.
Con sentenza del 17.7.12, il Tribunale rigettava entrambe le domande delle parti.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20.4.16, accoglieva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e ri gettava l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE e, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava quest’ultima al pagamento, in favore d ell’appellante principale, della somma di euro 1.227.948,12.
Ricorreva per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, proponendo ricorso incidentale.
Con ordinanza del 16.12.2020, la Cassazione rigettava il ricorso principale e accoglieva l’incidentale che aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della NOME al pagamento del credito di euro 528.151,09.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rias sumeva la causa innanzi alla Corte d’appello ; si costituiva la controparte, chiedendo di rigettare le domande di NOME e di accogliere la domanda riconvenzionale per la condanna di quest’ultima a pagare la somma di euro 528.151,09 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02.
Con senten za depositata il 24.8.22, la Corte d’appello accoglieva la domanda riconvenzionale, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 528.151,09 oltre interessi ex d.lgs. 231/02.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Con atto del 19.9.24 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite tra le parti; con atto in pari data, la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data