Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8365 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 9060-2022 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di NOME, COGNOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di sé medesimo;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/10/2023
Udienza Pubblica
Avverso la sentenza n. 119/2022 del Tribunale di Como, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che prende atto della rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio .
Ritenuto in fatto
-che NOME COGNOME ricorre, nella sua qualità di erede del padre NOME COGNOME, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 119/22, del 1° febbraio 2022, del Tribunale di Como, che ha rigettato le opposizioni esecutive proposte da NOME COGNOME avverso i provvedimenti emessi dal g iudice dell’ esecuzione del Tribunale di Como nelle procedure esecutive R.g. 366/2003, R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20 contro il signor NOME COGNOME , ponendo a carico dell’opponente le spese di lite;
-che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 567 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;
-che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c od. civ . e dell’art. 324 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.:
-che il terzo motivo denuncia omessa e/o apparente motivazione sulla statuizione di non rilevanza dei precedenti giudicati intervenuti tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.;
-che il quarto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla tardività dell’eccezione di nullità del pignoramento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.;
-che il quinto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.;
-che il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;
-che il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164 -bis disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;
-che l’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, cod. proc. civ. e 172 disp. att. cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;
-che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il COGNOME e la COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
-che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto ha presentato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
-che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale hanno aderito anche i controricorrenti, con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte;
che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
-che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’ udienza pubblica della