Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33932 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21347/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 2337/2023 depositata il 14/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME all’arretramento della propria costruzione asseritamente edificata in violazione delle norme sulle distanze.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza n. 2337/2023 del 14.6-14.7.2023 della Corte d’Appello di Milano.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 20 novembre 2024.
La difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La difesa della parte controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinunzia.
Deve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. e quindi vanno liquidate le spese del giudizio in favore della controparte.
La decisione di estinzione non è conforme alla proposta (che era di inammissibilità e/o rigetto) e quindi non si applica l’art. 96 terzo e quarto comma (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della
contro
ricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione