Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30148 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24071/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 7 luglio 2022 e la sentenza del Tribunale di Roma 20 maggio 2020 n. 7410;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina -Rinuncia -Potere RAGIONE_SOCIALEa Corte sulle spese -Esegesi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c.
N.R.G.: 24071/22
Camera di consiglio del 18 settembre 2025
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 20 maggio 2020 n. 7410 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con ordinanza 7 luglio 2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c..
Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con un controricorso.
6. Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 10.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmente competente ratione materiae .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.
2. Sulle spese.
La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
La rinuncia dunque non ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie.
2.1. Il Collegio rileva a questo punto che trova applicazione il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c., a mente del quale, nell’ipotesi in cui come nella specie – la rinuncia non risulti accettata, la Corte di Cassazione, quale che sia la forma in cui provvede, può provvedere sulle spese.
Tale specifica formulazione usata dal legislatore, ad avviso del Collegio, assegna alla norma il significato di attribuire alla Corte un potere di statuizione sulle spese del tutto particolare, che la sottrae alla necessità di osservare come regola i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali dagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sulla regola cardine, quella RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sulle sue possibili deroghe, emergenti da entrambe le norme. Nell’esercizio del potere di cui al secondo comma il ‘ può ‘ appare , infatti, implicare un potere RAGIONE_SOCIALEa Corte di cui non vengono indicati espressamente eventuali limiti e che spetta alla Corte, in conseguenza, esercitare, sebbene spiegando, in ossequio al dovere costituzionale di motivazione, il contenuto che al suo esercizio ritiene di dare.
Tale potere incontra come unico limite, per evidenti ragioni di coerenza, ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia parte ricorrente abbandona la
pretesa esercitata con l’impugnazione e dunque sottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa controparte tramite la decisione, l’impossibilità di far gravare il costo RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta sulla controparte.
La RAGIONE_SOCIALE dei diversi contenuti che il potere RAGIONE_SOCIALEa Corte ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c. a questo punto deve avvenire in coerenza con quanto emerge dal quarto comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 391 c.p.c., là dove assegna solo all’atteggiamento RAGIONE_SOCIALEa controparte di accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia assegna il valore di escludere che la Corte debba pronunciare sulle spese, così implicando solo ad essa il valore di escludere il rilievo RAGIONE_SOCIALEa sopportazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta.
Se, dunque, il quarto comma, letto a contrario , assegna alla mancata accettazione RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta davanti alla Corte il valore di non escludere che si debba tenere conto RAGIONE_SOCIALEa sopportazione da parte sua RAGIONE_SOCIALEe spese, il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c., quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALEa pare resistente, risulta necessariamente riempito di contenuto quanto a l ‘ può ‘ , nel senso che la Corte ha il potere o di addebitare le spese sostenute dal resistente in tutto od in parte al ricorrente rinunciante o di astenersi dal farlo in tutto od in parte tramite compensazione totale o parziale.
Queste sono le implicazioni del ‘ può ‘.
Nella specie il Collegio, esercitando il potere di cui al citato secondo comma nei sensi indicati, ritiene che la rinuncia al ricorso, essendosi verificata tre giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘odierna camera di consiglio, non giustifichi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., che altrimenti, se la rinuncia non vi fosse stata si sarebbe dovuto esercitare (ferma restando l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa soggezione al raddoppio del contributo unificato, che discende dalla legge).
2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia ( ex multis , Sez.
3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
2.3. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. NOME): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.
2.4. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni (ad es., quella conseguita da NOME COGNOME ) si concluse nel 1988, al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasette anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 88.441,93 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1988 pari a 2,593);
euro 123.882,54 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1989 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 88.441,93 di rivalutazione, più euro 123.882,54 di interessi, ovvero euro 267.843,57.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.
2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 14.11.2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 4.111, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%) , e quindi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 17°, e quindi di un ulteriore 70%, e così complessivamente del 340%.
Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 340%), ovvero euro 18.088,4, che vanno compensati per tre quarti.
Il rimanente quarto (euro 4.522) va posto a carico dei ricorrenti in solido.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale dei ricorrenti.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio di legittimità;
(-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del rimanente quarto RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.522, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 18 settembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)