Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (p. iva P_IVA), in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante p.t . NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa – come da mandato in calce all’atto datato 15 maggio 2021 – dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, P.E.C. EMAIL, fax n. NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, P.E.C. EMAIL , fax NUMERO_TELEFONO), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in INDIRIZZO INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), in sostituzione dei già costituiti AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, (C.F. e P_IVA.I. P_IVA) in persona del Direttore Generale e RAGIONE_SOCIALE rapp.te p.t. NOME COGNOME , dom.to per la carica in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE),
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura speciale a margine del controricorso . Ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti COGNOME, COGNOME e COGNOME indicano che le stesse potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: EMAIL, EMAIL e EMAIL .
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 880 depositata il 22 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Dopo che il T ribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE SL della medesima città avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 20.018,27, per il pagamento di prestazioni di radiologia eseguite dal mese di dicembre 2006, la Corte d’appello con la sentenza menzionata in intestazione respingeva l’impugnazione proposta dalla società.
2 .- Per quello che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservava che il secondo motivo di gravame non era fondato, poiché, dopo la fine del periodo di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture private, che ebbe luogo negli anni 1995 e 1996, l’accreditamento di queste ultime doveva necessariamente risultare da un provvedimento della P.A., come si desumeva dall’art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, e dall’art. 2, settimo comma, del d.P.R. n° 37/1997.
Nessuna prestazione era, pertanto, remunerabile senza accreditamento e senza accordo scritto, non potendo supplire alla forma scritta, prevista a pena di nullità per i contratti tra privati e PA, un comportamento concludente di quest’ultima o la mancata contestazione giudiziale, ex art. 115 cod. proc. civ.
L’appello era, dunque, infondato, poiché la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto alcun documento comprovante l’accreditamento e l’accordo scritto.
L’eccezione di giudicato esterno, sollevata da COGNOME nella sua conclusionale sulla base alla sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE n° 1758/2013, era indimostrata, poiché essa andava provata con la produzione dell’attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., mentre la parte si era limitata a produrre un attestato emesso dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dal quale era possibile evincere solo che avverso la predetta sentenza non era stato proposto appello.
3 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a tre mezzi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza c amerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con atto del 28 ottobre 2024 RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente va dato atto della rinuncia al ricorso presentata da RAGIONE_SOCIALE e va conseguentemente dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., il quale prevede, quanto alle spese del giudizio di legittimità, che la Corte di cassazione può condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese in favore della controparte.
Il collegio non ravvisa alcun motivo per esonerare la ricorrente dall’onere delle spese di lite, considerata anche la mancata accettazione della rinuncia della controparte.
Per la liquidazione delle spese predette -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 20,1 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
p.q.m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024, nella camera di