Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23333-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 562/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 528/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2024
CC
Rilevato che:
con sentenza n. 184/2019 il Tribunale di Ravenna aveva rigettato il ricorso proposto da NOME, con il quale quest’ultimo aveva impugnato il licenziamento comminato nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE, a motivo dell’intervenuta decadenza del lavoratore per la mancata tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, compensando tra le parti le spese di lite;
c on la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello principale proposto da NOME COGNOME contro la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale interposto dalla società, e in parziale riforma della st essa sentenza, condannava l’NOME a rifondere alla società appellata le spese del primo grado di giudizio, come liquidate; condannava, altresì, l’appellante principale al pagamento anche delle spese del secondo grado, come liquidate;
avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l ‘intimata ha resistito con controricorso .
Considerato che:
con atto datato l’ 11.6.2024, e poi notificato alla controricorrente il 17.6.2024, il ricorrente di persona ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ; l’atto risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore per autentica;
con atto depositato telematicamente il 19.6.2024, i tre difensori della società controricorrente hanno, però, rappresentato che quest’ultima non ha aderito a tale rinuncia,
ed hanno chiesto di condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatari;
osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione (cfr. Cass. n. 12842/2020), non avendo tale atto carattere ‘accettizio’ (Cass. n. 10140/2020); e tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. (Cass. n. 24357/2020). Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (v. Cass. n. 9474/2020; Sez. un., n. 17331/2021);
pertanto, essendo la rinuncia regolare , dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. , ma il ricorrente dev’essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari;
non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei tre difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 26.6.2024.