Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27191-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
COGNOME NOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 2657/2020 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/08/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.12.2008 COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, invocando la condanna dei convenuti al rilascio di alcune aree occupate senza titolo.
Si costituiva la sola NOME NOME, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’usucapione della zona da essa occupata.
Rimaneva invece contumace l’altro convenuto COGNOME.
Con sentenza n. 799/2016 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, accogliendo la principale e ordinando ai convenuti il rilascio delle aree oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 2957/2020, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda di rivendicazione proposta dall’originaria parte attrice.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, COGNOME Vittorio, COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, e RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
nonché contro
– controricorrente –
Resiste con controricorso NOME.
COGNOME NOME, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Con successiva istanza del 12.6.2023 la parte ricorrente ha revocato la richiesta di decisione di cui anzidetto.
Con ulteriore atto datato settembre 2023, non notificato né accettato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte controricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di definizione anticipata formulata dal relatore, occorre prendere atto della rinuncia
al ricorso, la quale comporta, anche in difetto di accettazione della parte controricorrente, l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
In difetto di rituale accettazione della predetta rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle relative spese, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratesi antistatarie.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda