Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24709-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME ESPOSTO NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 316/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2023 R.G.N. 12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
Oggetto
Rinuncia
R.G.N.24709/2023
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti di Trenitalia Spa;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; hanno resistito con controricorso gli intimati;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
successivamente la parte ricorrente ha depositato ‘rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.’, alla quale i controricorrent i non hanno aderito;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;
in mancanza di adesione alla rinuncia dei controricorrenti, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avv.ti NOME COGNOME, NOME
COGNOME e NOME COGNOME che hanno in memoria chiesto la liquidazione in loro favore;
in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 giugno 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME