Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19065 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20895-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 24/7/2010 RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Modena la società RAGIONE_SOCIALE, invocando l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 29.1.2009, con il quale la convenuta si era impegnata ad acquistare la proprietà di un complesso immobiliare composto da edifici a diversa destinazione d’uso.
Si costituiva la società convenuta, dichiarando di non opporsi all’emissione della sentenza costitutiva, a condizione che fosse rispettato quanto previsto dall’art. 15 del contratto preliminare, ovverosia che fosse assicurato il subentro dell’acquirente nel rapporto con RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la gestione del collegamento ferroviario tra l’immobile oggetto di causa e la stazione di Castelguelfo. In subordine, la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la risoluzione del contratto per mancato avveramento della predetta condizione e condannarsi l’attrice alla restituzione dell’acconto percepito sul corrispettivo pattuito per la progettata compravendita.
Con sentenza n. 1619/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale e condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 450.000 oltre interessi e spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 6/2019, la Corte di Appello di Bologna rigettava tanto l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di
prime cure. In particolare, la Corte distrettuale condivideva la valutazione del primo giudice, secondo cui la condizione pattuita nel preliminare non si era verificata, in quanto non era stata stipulata alcuna nuova convenzione tra RAGIONE_SOCIALE ed il promissario acquirente RAGIONE_SOCIALE per la gestione del tratto ferroviario di collegamento tra l’immobile e la stazione di Castelguelfo.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con atto in data 11.6.2024 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente con atto in data 13.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda