Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29174 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14951 del ruolo generale dell’anno 20 17, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del tribunale di Padova depositato in data 10 maggio 2017;
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEOpposizione al decreto di esecutività dello stato passivoDeposito telematico dei documenti in allegato all’opposizione- Rilevanza Rinuncia al ricorso.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE chiese, senza successo, l’ammissione al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE del credito per la somma, in linea capitale, di euro 22.916,67 in base a un contratto di consulenza tecnico-commerciale, nonché per l’ ulteriore importo di euro 194.847,26, in virtù della cessione di credito operata in proprio favore dalla RAGIONE_SOCIALE;
il tribunale di Padova ha respinto la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, facendo leva sulla tardività del deposito telematico dei documenti posti a sostegno della pretesa; in particolare, ha ritenuto irrilevante la circostanza che si trattasse di un deposito frazionato e che il deposito della prima busta telematica fosse tempestivo, poiché il ritardo era da ritenere inescusabile, anche in considerazione della possibilità di depositare in cartaceo gli atti introduttivi del giudizio;
-contro questo decreto la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso.
Considerato che:
parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia;
-non si provvede a regolare le spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Per questi motivi
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.