Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
La Corte di Appello di Catania ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva ritenuto sussistente l’inadempimento contrattuale del RAGIONE_SOCIALE in quanto non aveva portato a termine le procedure di riqualificazione del personale per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 5 del CCNL Ministeri 1998 -2001 e dal Contratto integrativo per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5.4.2000 ed aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento el danno da perdita di chances in favore dei ricorrenti (operatori giudiziari, cancellieri e ufficiali giudiziari B2).
La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di merito che nell’ambito del contenzioso nazionale riguardante le suddette procedure aveva ritenuto insussistente l’inadempimento colpevole dell’Amministrazione ed aveva considerato assolutamente carente la prova del danno da perdita di chances.
Sotto il secondo profilo, in base al principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, ha affermato che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, era inidoneo a dimostrare il danno, in quanto nel caso di specie gli aspiranti, una volta ammessi alla procedura, per i passaggi di area avrebbero dovuto superare una prova preliminare per essere ammessi ad una
prova scritta e al percorso formativo, all’esito del quale era previsto un colloquio orale.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul danno da perdita di chance, ha rilevato che gli appellati non avevano offerto alcuna allegazione ed elemento probatorio, neppure di carattere presuntivo, al fine di dimostrare la probabilità di superare le prove selettive dopo l’ammissione alla procedura di riqualificazione.
Avverso tale sentenza i dipendenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. ci. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il criterio del rapporto tra numero di domande e posti disponibili, applicato dal Tribunale, fosse inidoneo a dimostrare il danno.
Ciò premesso, i ricorrenti in data 11.10.2024 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; tale atto non risulta notificato alla controparte costituita, né da quest’ultima accettato.
Questa Corte ha da tempo chiarito che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’a tto di rinuncia al ricorso per cassazione, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass. S.U. n. 3876/2010; Cass. S.U. n. 34429/2019; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 14732/2018; Cass. n. 2259/2013; Cass. 19800/2009; Cass. 15980/2006).
4.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata manifestata alcuna volontà di ottenere pronuncia sul ricorso.
Per quanto attiene al regime delle spese di lite, la mancanza dell’accettazione preclude l’applicazione dell’art. 391 comma quarto cod. proc. civ. (Cass. n. 9474/2020; Cass. n. 10140/2020); ritiene tuttavia questa Corte di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione del diverso esito del giudizio nei gradi di merito.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di sopravvenuta inammissibilità del gravame (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse; Cass. n. 13636/2015).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2024.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME