Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5714 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4997/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, CORTEGGIANO ANTONIO;
-intimati- avverso la sentenza n. 5401/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2023 dalla consigliera NOME COGNOME; Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio, in udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore subordine si riporta alle conclusioni scritte;
FATTI DI CAUSA
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE Casalnuovo di Napoli al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dalle infiltrazioni relative ad un’unità immobiliare di loro proprietà situato al piano seminterrato.
Istruita la causa, veniva espletata la prima CTU che accertava che le infiltrazioni erano dovute alla cattiva manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane sui piazzali esterni del fabbricato. Successivamente, una seconda perizia dava atto dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal condominio.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2029/2015, condannava il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno.
La Corte d’appello, con la sentenza n. 5401 pubblicata l’11 novembre 2019, riformava la sentenza impugnata, detraendo il solo costo della tinteggiatura dell’immobile danneggiato, in quanto non eseguita.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO.
3.1. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. c.c. per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullità del contratto di locazione dei signori COGNOME e COGNOME, pur avendo quest’ultimo ad oggetto un’unità immobiliare non conforme alla normativa antincendio.
Inoltre, sostiene l’erroneità della liquidazione del danno a titolo di lucro cessante, in quanto parametrato ad un garage, mentre si tratterebbe di un locale deposito (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
4.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. e degli artt. 1418 e 2126 c.c., ancora una volta per aver la Corte territoriale ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione nei suoi confronti, ‘nonostante l’illiceità dell’opera’ e la mancanza di un suo vantaggio dalla locazione de qua e perché non poteva spiegare effetti per il periodo di sua esecuzione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
4.3. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c.
La Corte d’appello, pur correttamente ricorrendo a presunzioni per valutare la sussistenza del danno, e sebbene abbia ritenuto generica e non del tutto equidistante la testimonianza del signor NOME COGNOME, avrebbe poi erroneamente ritenuto provati, da parte dei signori COGNOME e COGNOME, i danni da infiltrazioni nella loro unità immobiliare.
4.4. Con il quinto motivo, il RAGIONE_SOCIALE si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, della violazione dell’art. 91 c.p.c.
La Corte d’appello ne avrebbe erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado, malgrado il parziale accoglimento dell’impugnazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte ricorrente.
Trattasi di rinuncia non rituale, giacché non soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., perché priva di firma digitale e di prova di notifica.
Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d ‘ interesse.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza