Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14662 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 11017/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: EMAIL; EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: EMAIL; EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: EMAIL;
EMAIL
– controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Livorno recante il n. 809/2021 e pubblicata in data 19.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 20.3.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione -sulla scorta di sei motivi – avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso l’ordinanza del 21.2.2020 , emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al N. 1211/2019 R.G.E.;
-hanno resistito con autonomi controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica in relazione alla discussa assegnabilità del credito per finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.;
Considerato che:
-prima dell’odierna udienza pubblica, la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite , che l’hanno accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese;
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno