Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14662 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 11017/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: EMAILordineavvocatilivornoEMAIL; EMAIL.ordineavvocatilivorno.it
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. Al berto COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: EMAILpec.legalz.it; EMAILpec.ordineavvocatilivorno.it
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: EMAIL;
COGNOMEEMAILpec.ordineavvocatilivorno.it
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno recante il n. 809/2021 e pubblicata in data 19.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 20.3.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALEASA) ha proposto ricorso per cassazione -sulla scorta di sei motivi – avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso l’ordinanza del 21.2.2020 , emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al N. 1211/2019 R.G.E.;
-hanno resistito con autonomi controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica in relazione alla discussa assegnabilità del credito per finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.;
Considerato che:
-prima dell’odierna udienza pubblica, la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite , che l’hanno accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese;
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno