Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36611 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5944/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, NELLA QUALITÀ DI EREDE DI COGNOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, E PER RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’RAGIONE_SOCIALE TERAMANO
EQUITALIA RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 15 luglio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’e secuzione proposta da NOME COGNOME -nella qualità di erede di NOME COGNOME -nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la RAGIONE_SOCIALE) su beni immobili di proprietà di NOME COGNOME, terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di mutuo fondiario;
resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima dell ‘ adunanza in camera di consiglio (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.), il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore;
ha prestato accettazione alla rinuncia la società controricorrente, con dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante e dal difensore costituito della società stessa;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio tra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. ;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912 );
p. q. m.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione