Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36061 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36061 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4161/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE ARDEA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6158/2018, depositata il 3/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1232 del 2013, che ha rigettato l’impugnativa ai sensi dell’art. 1137 c.c. da egli proposta avverso la delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE il 30 luglio 2011. L’appellante ha chiesto di riformare la sentenza in quanto affetta da svariati vizi (violazione dell’art. 112 c.p.c. relativamente ai profili di illegittimità nel merito sollevati nel ricorso, violazione dell’art. 1136 c.c. per carente formulazione dell’ordine del giorno e mancato raggiungimento del quorum deliberativo sull’approvazione dei lavori eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE, conflitto di interessi con l’oggetto della delibera dell’amministratore, intervenuto anche quale delegato di altri condomini). La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 6158, ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE.
Con atto del 14 dicembre 2023 l’AVV_NOTAIO, difensore della parte ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione. Con distinti atti intitolati ‘rinuncia all’azione e agli atti del giudizio’ i chiamati all’eredità NOME COGNOME, NOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno dichiarato che il ricorrente è deceduto l’11 maggio 2023 e hanno espresso la volontà di volere fare cessare la materia del contendere con effetto estintivo del presente giudizio.
Il controricorrente ha depositato atto di ‘adesione alla rinuncia al ricorso principale’.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza alcuna pronuncia sulle spese (cfr. art. 391 cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione