Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 30210/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME ed NOME COGNOME, queste ultime tre quali successori a titolo universale di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio, tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali allegate in atti, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via in INDIRIZZO.
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Genova, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza, n. cron. 1023/2021, della CORTE DI APPELLO DI GENOVA depositata in data 08/010/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 15 settembre/8 ottobre 2021, n. 1023, affidandosi a sei motivi.
Si sono costituiti, con separati controricorsi, NOME COGNOME (poi deceduta) NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME (poi deceduto) ed NOME COGNOME.
Entrambe le parti controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, rispettivamente con quattro e due motivi.
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, la COGNOME ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
Entrambe le parti controricorrenti hanno accettato tale rinuncia, a loro volta rinunciando ai rispettivi ricorsi incidentali.
La COGNOME ha accettato tali rinunce.
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinunce al ricorso principale ed a quelli incidentali, ed
adesioni ad esse) si rivelano idonei a determinare l’estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
Stante la ritenuta legittimità delle menzionate rinunce, è inapplicabile l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. n. 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME