Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6395 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3883 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: SPG CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI BIBBIENA (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimato-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 1945/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Bibbiena per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente provocato, a suo dire, a dallo stato di dissesto di un marciapiede comunale.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Arezzo.
Oggetto:
DANNI DA COSE IN CUSTODIA RINUNCIA AL RICORSO
Ad. 12/02/2025 C.C.
R.G. n. 3883/2021
Rep.
La Corte d’a ppello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Vignali, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
La ricorrente COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di essere giunta ad un accordo transattivo con la controparte.
La rinunzia risulta depositata prima della data dell’adunanza camerale e regolarmente sottoscritta dal procuratore della ricorrente, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
D’altra parte, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, « la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del pro -cesso anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ‘accettizio’ (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza im-pugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione » (Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015,
Rv. 634622 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009,
Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011,
Rv. 617942 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013,
Rv. 625641 – 01).
Invero, la comunicazione all’unica controparte non è dovuta, essendo questa restata intimata.
Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, mentre non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’ente intimato svolto alcuna attività difensiva nella presente sede.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-