Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una sentenza decide di abbandonare la propria iniziativa. Questo gesto, apparentemente semplice, comporta conseguenze precise sul piano giuridico e fiscale, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso concreto per comprendere meglio gli effetti dell’estinzione del giudizio, la gestione delle spese legali e l’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato.
I Fatti del Caso: Dal Risarcimento al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro nel settore pubblico. Un dirigente farmacista di un’Azienda Sanitaria Provinciale aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Il motivo? Un ritardo da parte dell’ente nel definire la graduazione delle sue funzioni, attività necessaria a determinare la parte variabile della sua indennità di posizione.
L’Azienda Sanitaria, soccombente in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione della Corte territoriale. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, la stessa azienda compiva un passo decisivo: depositava un atto di rinuncia al ricorso precedentemente presentato.
La Svolta Processuale: La Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia dell’azienda sanitaria, la controparte, ovvero il dirigente, ha formalmente accettato tale atto. A questo punto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
L’esito del procedimento è stato, quindi, una declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Questo significa che il processo si è concluso senza che la Corte entrasse nel merito dei motivi del ricorso, lasciando così definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Suprema Corte ha basato la propria decisione su due principi cardine della procedura civile.
In primo luogo, ai sensi degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’immediata estinzione del giudizio. La Corte ha semplicemente applicato questa regola, chiudendo il procedimento.
In secondo luogo, e questo è un punto di grande interesse pratico, la Corte ha affrontato la questione delle spese legali e del cosiddetto ‘doppio contributo’. Per quanto riguarda le spese, l’articolo 391, comma 4, c.p.c. stabilisce che, in caso di accettazione della rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Queste vengono regolate direttamente tra le parti.
La questione più rilevante riguarda però il contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002) prevede che la parte il cui ricorso è respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: questa norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e, pertanto, non può essere applicata per analogia. La rinuncia al ricorso non rientra tra i casi tassativamente previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente che rinuncia non è tenuto al pagamento di questo importo aggiuntivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la rinuncia al ricorso costituisce uno strumento efficace per porre fine a una lite, specialmente quando un accordo tra le parti rende superflua una pronuncia del giudice. La seconda, di natura prettamente economica, è che la rinuncia permette di evitare il rischio di una condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. Questa consapevolezza può influenzare la strategia processuale, rendendo la rinuncia un’opzione da considerare attentamente quando le probabilità di successo dell’impugnazione appaiono ridotte.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso decide di rinunciare?
Se la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, il giudizio si estingue, ovvero si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non decide sulla ripartizione delle spese legali. La loro regolamentazione è lasciata all’accordo tra le parti coinvolte nel processo.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di rinuncia al ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28245 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19505-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 1386/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 696/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto la domanda con la quale NOME COGNOME, dirigente di ruolo professionale non medico (farmacista) della RAGIONE_SOCIALE, con incarico di responsab ile di struttura semplice dall’1.11.2007, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno, per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura dell a parte variabile dell’indennità di posizione;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del COGNOME;
la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte.
CONSIDERATO CHE:
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.;
in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non occorre provvedere sulle spese;
3. l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del giudizio di legittimità. 26 settembre