Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5948/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, COGNOME NOME -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO,
Oggetto: Indennità di rischio radiologico – Personale diverso da medici e tecnici di radiologia – Riconoscimento Presupposti
R.G.N. 5948/2020
Ud. 08/03/2024 CC
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza di Corte d’appello Messina n. 526/2019 depositata il 23/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di Corte d’appello Messina n. 526/2019 depositata il 23/09/2020;
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai procuratori, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso;
-la rinuncia è stata formalmente accettata dalla controricorrente;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo,
senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia è stato riscontrato dall’accettazione della controricorrente, con adesione alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 8 marzo 2024.