Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6921/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con sede in LondraINDIRIZZO), in persona del l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO COGNOME, ed RAGIONE_SOCIALE, corrente in Londra (Regno INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO COGNOME, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bari, alla INDIRIZZO.
–
ricorrenti
contro
–
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto per AVV_NOTAIO dell’11 marzo 2020, rep. n. 12263, allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO e dagli Avvocati NOME COGNOME COGNOME NOME
COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza, n. 2552/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARI, pubblicata il giorno 09/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’8 febbraio 2017, n. 739, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda di accertamento e condanna proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal n.10100902, intrattenuto dalla prima presso l’agenzia di Capurso (BA) della allora RAGIONE_SOCIALE dal 23 aprile 1985 al 28 agosto 1997, così decise: «1) Rigetta la domanda proposta contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e compensa integralmente tra le parti le relative spese di lite; 2) accertata, con riferimento al contratto di conto corrente bancario n.1010092 acceso dalla attrice il 23 aprile 1985 presso la filiale di Capurso della RAGIONE_SOCIALE, l’indebita percezione, da parte della banca, di somme a titolo di tasso di interesse passivo ultralegale, anatocismo, c.m.s. ed altre spese, condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., in persona del l.r.p.t. alla restituzione in favore dell’attrice RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 85,53, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2008 al saldo e compensa integralmente tra le part le relative spese di lite; 3) ».
Definendo i gravami, principale ed incidentale, proposti contro quella pronuncia, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Bari con sentenza del 9 dicembre 2019, n.
2552, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE (incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE) e con l’intervento volontario di RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria del credito vantato dall’appellante verso le banche suddette), così decise: « Accoglie l’appello principale per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, pone le spese di tutte le consulenze tecniche d’ufficio, svolte sia in sede di a.t.p., sia in corso di causa, come liquidate in atti, a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in misura del 50% cadauna; 2) rigetta per il resto l’appello principale; 3) rigetta l’appello incidentale da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spiegato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ora Ubi RAGIONE_SOCIALE S.p.a.; 4) condanna, in solido, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del secondo grado di giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi €3.305,00 per compensi, oltre contributo forfettario spese generali 15% iva e cap come per legge; 5) ; 6) dichiara integralmente compensate le spese di questo secondo grado di giudizio tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e l’interventrice volontaria RAGIONE_SOCIALE ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, il secondo dei quali prospettato sotto un duplice profilo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mentre Ubi RAGIONE_SOCIALE s.p.a. è rimasta solo intimata.
3.1. È stata formulata, da parte del AVV_NOTAIO delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, cui non risulta aver fatto seguito una richiesta di decisione della causa . Ciò malgrado, quest’ultima è stata avviata alla trattazione camerale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », censurandosi la sentenza impugnata « per avere omesso di
considerare il fatto decisivo (principale) – oggetto di discussione tra le parti – costituito dalla mancanza di prova in ordine a qualsivoglia pattuizione circa il limite dell’affidamento indicato unilateralmente dalla banca negli estratti conto; dalla mancanza di qualsivoglia valenza giuridica dei saldi disponibili non veritieri così come indicati dalla banca negli estratti conto, per l’individuazione dello ‘sconfinamento’ e dal consenso prestato (e mai revocato) dalla banca allo ‘sconfinamento’ stabile, d uraturo, sistematico e importante rispetto alla (pretesa e non dimostrata) disponibilità operativa concessa dalla banca. Nonché dei seguenti fatti che, anche se considerati ‘secondari’, risultano altrettanto decisivi, quali: la mancanza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca, recesso, diffida e di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto da parte dello stesso RAGIONE_SOCIALE »;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2729 e 2935 c.c. Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » e « Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2935 c.c. Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si ascrive alla corte territoriale di avere, « a fondamento della decisione, rappresentato ed utilizzato un’informazione probatoria inconciliabile con quella contenuta nelle risultanze processuali, che ne evidenziano una totalmente diversa ».
III) « Violazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Si contesta la sentenza impugnata per essere dotata di una motivazione irriducibilmente contraddittoria.
2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: « Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto al primo mezzo, occorre dire che l’appello è stato proposto nel 2017, con conseguente applicabilità degli articoli 348 bis e ter introdotti dall’articolo 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, in forza della disciplina transitoria dettata dal secondo comma della disposizione: di guisa
che detto mezzo è inammissibile versandosi in ipotesi di doppia conforme. A quest’ultimo riguardo , questa Corte ha chiarito che nell’ipotesi di doppia conforme, che ricorre nella specie, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947), ragioni che, nel caso di specie, non sono affatto evidenziate. Ciò esime dall’osservare che il motivo non richiama fatti storici non considerati dal giudice di merito, ma si duole del governo del materiale probatorio insindacabilmente operato dalla corte distrettuale. Anche il secondo mezzo è palesemente inammissibile: i) quanto alla violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., è agevole rammentare che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219); ii) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il su o prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo
nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, tra le innumerevoli); iii ) quanto alla violazione dell’articolo 2697 c.c., è cosa nota che essa si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Nel caso di specie non v’è nulla che somigli sia pure approssimativamente alle ipotesi considerate, mentre è del tutto evidente che la società ricorrente ha inteso rimettere in discussione, nuovamente, l’accertamento di fatto eseguito dal giudice di merito, in particolare per quanto concernente l’identificazione dei limiti dell’affidamento, con ciò che ne consegue in punto di d ecorrenza del termine di prescrizione delle rimesse effettuate in conto. È palesemente inammissibile anche il terzo mezzo: è nuovamente dedotta la violazione dell’articolo 116 c.p.c., sicché occorre limitarsi in proposito a richiamare il principio poc’anzi trascritto. Per il resto, posto che la sentenza impugnata è evidentemente dotata di una motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, la contraddittorietà che la ricorrente vorrebbe individuare nella motivazione offerta dalla Corte d’appello non sussiste affatto ».
2.1. A tale proposta, ritualmente comunicata alle parti il 16 gennaio 2024, non ha fatto seguito alcuna formale e tempestiva richiesta di decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), a tenore del quale ‘ Entro quaranta giorni dalla comunicazione , la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391 ‘. Ciò
malgrado, quest’ultima è stata avviata alla trattazione camerale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, per effetto dell’omessa , tempestiva richiesta di decisione di cui si è detto, l’odierno ricorso deve intendersi rinunciato ai sensi del richiamato comma 2 dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., con conseguente estinzione di questo giudizio di legittimità e condanna delle società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore della costituitasi controricorrente ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
2.2.1. Ad una tale conclusione non osta l’avvenuto deposito, d a parte delle medesime ricorrenti, di una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., avendo questo Corte già sancito, affatto condivisibilmente, che, « In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. non è idoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia ex art. 391 c.p.c., non essendo equiparabile all’istanza di decisione del ricorso richiesta dall’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), attesa la mancanza dei requisiti di forma e di sostanza » ( cfr . Cass. n. 2614 del 2024, alla cui esaustiva motivazione può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.).
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr ., ex aliis , Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022).
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile