Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3987 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19630-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Iscrizione elenco lavoratori agricoli
R.G.N. 19630/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.
16/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 749/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in seguito ad accertamento ispettivo, ne aveva disposto la cancellazione ritenendo che l’attività lavorativa non fosse a carattere subordinato, lavorando NOME nella cooperativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui era socio fondatore, e di cui era amministratrice unica la moglie e in cui figurava quale altro socio il figlio.
Dopo aver dato atto del contenuto del verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro spettava a NOME, la Corte d’appello precisava che l’istruttoria orale aveva confermato lo svolgimento di attività lavorativa ma non anche il requisito della subordinazione: i testi non avevano riferito che vi fossero direttive o controlli provenienti dalla cooperativa né che si dovesse osservare un determinato orario di lavoro. Concludeva nel senso di una prestazione lavorativa svolta in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà.
Avverso la sentenza ricorre NOME per tre motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In seguito, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Stante la depositata rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese di lite sono compensate attesa la peculiarità della materia trattata e nulla avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rilevato in ordine alla rinuncia.