Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE e per essa quale procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: conto corrente saldo zero
avverso la sentenza n. 502/2019, della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, pubblicata l ’11 .11.2019, notificata il 19.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
-Con sentenza n. 2425/2017 il Tribunale di Taranto revocava il decreto n. 402/2013, col quale era stato ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione il pagamento della somma di € 299.086,28 in favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a titolo di rimborso di credito in sofferenza relativo al conto corrente n. 182/00046415, aperto il 2/7/1973 ed estinto il 22/1/2013 (opponendosi, la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il tasso di interesse, determinato mediante rinvio agli usi piazza, la chiusura periodica dei conti con capitalizzazione degli interessi, le valute, le spese di tenuta conto).
Riteneva il giudice di prime cure che: la banca non aveva offerto prova del proprio credito (art. 2697 c.c.), non avendo allegato tutti gli estratti conto afferenti al rapporto e il ricalcolo partendo da saldo zero avrebbe costituito un espediente dell’istituto volto ad escludere quella parte del rapporto inficiata dall’inosservanza di norme imperative.
-Avverso questa sentenza ha interposto appello, dinanzi alla Corte di Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (cui è succeduta l’appellante RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente, quale cessionaria del credito dalla predetta banca). La Corte adita rigettava il gravame.
–RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato controricorso.
-In data 23.1.2024 RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunziare al ricorso. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha aderito alla rinunzia.
-Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa l’intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione