Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25893 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7165/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME questi ultimi due in proprio e quali eredi di COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-ricorrenti- contro
NOME, dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME COGNOME nella qualità di erede di RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3838/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, da una parte, e NOME NOME, NOME NOME, NOME, dall’altra, hanno proposto ricorso congiunto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché degli altri soggetti summenzionati, per la cassazione della sentenza n. 3838 del 16/09/2022, della Corte d’appello di Napoli, con cui è stata riformata in parte la sentenza del Tribunale di Napoli quanto alla quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale subiti a causa della condotta di malagestione accertata in capo al notaio COGNOME regolando le spese di lite in base all’esito del giudizio di appello. RAGIONE_SOCIALE e il notaio NOME COGNOME hanno depositato separati controricorsi, quest’ultimo per resistere al solo terzo motivo, deducendo di intervenire in quanto intimato quale litisconsorte
processuale. Gli altri soggetti intimati, di cui in epigrafe, non hanno preso parte al giudizio di legittimità.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli con la sentenza n° 3207/2017, pubblicata il 17/03/2017, accoglieva la domanda risarcitoria degli attori qui ricorrenti, accertando e dichiarando la responsabilità professionale per colpa del solo notaio NOME COGNOME in ragione della predisposizione di una procura falsa e utilizzata per due compravendite immobiliari non andate a buon fine, con grave danno subito dai ricorrenti evitti perché stipulate da un falsus procurator qualificatosi quale titolare dei beni in base a una procura notarile raccolta dal notaio NOME COGNOME; per l’ effetto, condannava il convenuto notaio COGNOME al pagamento, in favore degli attori qui ricorrenti, del risarcimento del danno, dichiarando l’operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza professionale contratta dal medesimo notaio con la RAGIONE_SOCIALE condannata pertanto a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento di tutte le somme che questi è tenuto a corrispondere a favore dei medesimi attori. Il Tribunale, per altro verso, rigettava la domanda nei confronti del notaio NOME COGNOME che aveva rogato le due compravendite nell’interesse dei ricorrenti, ritenendolo non responsabile per non avere preso parte alla truffa, correlata alla falsa procura a vendere. Rigettava altresì le domande nei confronti delle altre parti chiamate a vario titolo a rispondere dell’illecito o dei danni sofferti unitamente ai convenuti notai.
Proposto appello dalla compagnia assicuratrice intimata, la Corte accoglieva in parte l’appello e riformava la sentenza quanto alla quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale, confermando per il resto la responsabilità dell’assicurato notaio COGNOME regolando le spese di lite in base all’esito del giudizio di appello.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha resistito al presente ricorso affidato a sei motivi. Il notaio COGNOME pur assumendo di non avere un interesse a resistere in quanto non ritenuto responsabile dell’illecito, con controricorso ha resistito al terzo motivo del ricorso relativo al rigetto dell’istanza di ammissione delle prove.
In data 1/9/2025, in pendenza del procedimento di cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME da una parte, NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche quali eredi di COGNOME NOME, uno degli originari ricorrenti, nel frattempo deceduto, dall’altra, con distinti atti hanno depositato la loro rinuncia al ricorso con contestuale istanza di pronuncia di estinzione del processo a spese compensate, debitamente sottoscritta dai legali e dalla controparte compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE per accettazione.
Considerato quanto segue.
In atti risultano depositati i rispettivi atti di ‘congiunta rinuncia’ al ricorso da parte dei predetti ricorrenti, sottoscritti da questi e dai rispettivi legali nonché da parte della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore della detta società, e dai suoi difensori, con adesione all’istanza di compensazione delle spese ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
In atti risulta, altresì, che la comunicazione della rinuncia al ricorso al controricorrente notaio COGNOME è avvenuta solo in data odierna a cura della Cancelleria ai sensi del novellato art. 390 c.p.c.
Stante la necessità di consentire al controricorrente COGNOME di interloquire sulla intervenuta rinuncia al ricorso da parte delle altre parti comunicatagli solo in data odierna,
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17/09/2025, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME