Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26267/2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, unit amente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dai quali è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 167/ 2021 della Corte d’appello di Trento, depositata il 14.07.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato in data 23.11.15, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALEperché fosse condannata a risarcire loro una serie di danni, patrimoniali e non, causati da diverse condotte illecite da quest’ultima perpetrate consistite nella contraffazione del marchio RAGIONE_SOCIALE, facendone un illegittimo uso.
Con sentenza del 26.08.19, pubblicata il 07.10.19, il Tribunale di Trento, pur ritenuta pienamente comprovata la responsabilità della convenuta, per i fatti allegati dalle attrici, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della minor somma di euro 12.665,12, ritenendo, in sostanza, che non fosse stata fornita adeguata prova del quantum dedotto.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.06.20, la RAGIONE_SOCIALE– già RAGIONE_SOCIALE– impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma, la condanna del l’appellata a risarcirle, anche alcuni degli ulteriori danni, conseguenza diretta del non contestato inadempimento contrattuale dell’appellata stessa, per una somma di complessivi euro 778.246,96,
Con sentenza depositata il 14.7.21, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giugno 2015 fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, contenente contraddizioni insanabili ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla statuizione di condanna alla maggior somma per la voce risarcitoria afferente al costo degli stamp i acquistati all’esterno. Al riguardo, la ricorrente assume che l a Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione relativa all’ attendibilità del teste COGNOMECOGNOME senza esplicitare le ragioni della diversa interpretazione del contenuto dei documenti fiscali rispetto alla motivazione del Tribunale.
Il secondo motivo denunzia l’ omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in ordine alla valutazione d ‘attendibilità del teste COGNOME circa l’accertamento dell’ulteriore risarcimento di euro 100.000,00.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 1223, 2697 e 2729, c.c., per aver la Corte d’app ello accolto il gravame, condannando la ricorrente al risarcimento del danno per euro 100.00,00 per inadempimento contrattuale, sulla base della sola prova testimoniale, la quale non trovava alcuna conferma nei documenti contabili.
Con atto depositato il 16.9.2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio; con atto depositato il 17.9.2024 la controricorrente ha accettato tale rinuncia.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data