Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11300-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/02/2020 R.G.N. 509/2018;
Oggetto
Lavoro precario scuola
Rinuncia al ricorso
R.G.N. 11300/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 12 febbraio 2020 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione del Tribunale della stessa sede con cui era stato rigettato il ricorso di NOME COGNOME la quale, risultata idonea non vincitrice (posizione n. 55) nella procedura concorsuale (indetta con DDG 2/2/2004) per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica di scuola dell’infanzia e primaria, aveva vantato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di graduatoria, secondo le ordinarie regole del turnover a copertura di posti nel frattempo resisi vacanti e disponibili;
la Corte distrettuale rilevava che non era stato dedotto né provato che l’amministrazione avesse proceduto o deliberato l’assunzione a tempo indeterminato sui posti resisi vacanti, sicché mancava il presupposto per la maturazione di un diritto all’assunzione per scorrimento in graduatoria; né poteva il giudice stabilire, s ostituendosi all’amministrazione nelle scelte di politica economica e finanziaria, la dotazione organica e/o procedere alla copertura di ulteriori posti resisi ulteriormente vacanti: questo perché il diritto all’assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire posti vacanti;
aggiungeva che la pretesa di vedere scorrere la graduatoria per la successiva vacanza di posti (per pensionamento, decesso ecc.) trovava ostacolo insormontabile nel fatto che tali sopravvenienze
erano intervenute (ultima nomina in ruolo 28/7/2008) dopo la scadenza del termine triennale di validità della graduatoria del concorso 2 febbraio 2004;
osservava, infine, che la sopravvenuta vacanza e disponibilità di posti era stata comunque solo affermata, non avendo la ricorrente documentato alcunché in ordine ai due posti che nel frattempo si erano resi vacanti (peraltro in numero comunque insufficiente a consentire lo scorrimento, visto che la ricorrente era collocata tra gli idonei alla posizione n. 53 e le assunzioni erano state autorizzate fino alla posizione n. 50 ed entro il termine ultimo dell ‘ultima nomina in ruolo datata 28/7/2008);
contro la sentenza propone ricorso per cassazione NOME con tre motivi, resistititi con controricorso dall’amministrazione.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è articolato in tre motivi;
con il primo si denuncia omesso esame e travisamento dei fatti circa un elemento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 n. 5 c.p.c.; i giudici di secondo grado avevano omesso di esaminare la domanda della ricorrente in ordine alla compiuta dimostrazione delle rinnovate esigenze di organico ed alla necessità di provvedere all’assunzione come già autorizzata dalla legge n. 186 del 2003; si sostiene che ‘questione dirimente era valutare se i nuovi e subentrati posti vacanti e disponibili fossero da ascrivere all’originario contingente, posto che l’amministrazione aveva l’obbligo di reintegrare la copertura come previsto dall’art. 2 della legge n. 186 del 2003’;
con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 e ci si duole del modus operandi della pubblica
amministrazione quale parte datoriale; si sostiene che sarebbe qui mancato l’espletamento di nuove procedure concorsuali, sicché il subentrato ‘vuoto di organico’ nella vigenza dell’originaria graduatoria avrebbe dovuto comportare lo scorrimento della stessa senza che a ciò ostasse il disposto dell’art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165 2001, atteso che la ricorrente, oltre che destinataria di reiterati contratti a tempo determinato sul medesimo posto vacante e disponibile, era risultata idonea, seppur non vincitrice, nella graduatoria di concorso in relazione alla quale si sarebbe dovuto procedere con lo scorrimento;
col terzo (ed ultimo) motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c.; si era dimostrato che v’era vacanza e disponibilità dei posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria, donde la piena legittimazione ad agire della ricorrente collocata in posizione n. 53 della graduatoria di riferimento e quindi avente titolo all’assunzione nella Provincia di Reggio Calabria; nessun vaglio era stato fatto dal giudice d’appello in ordine alla circostanza, pur documentata, che la ricorrente avrebbe dovuto essere riassorbita nel 70% dei posti complessivamente destinati nella provincia ai docenti di religione a tempo indeterminato;
va preliminarmente dato atto che è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 30 maggio 2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del difensore avv. NOME COGNOME munita di procura speciale;
la rinuncia , motivata in ragione dell’intervenuta immissione in ruolo della ricorrente con contratto a tempo indeterminato a far tempo dall’a.s. 2021/2022, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo
comma, c.p.c., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
in difetto di accettazione della rinuncia, le spese del medesimo giudizio possono essere compensate, tenuto conto della dedotta sopravvenienza e del venir meno dell’ interesse ad agire;
non sussistono le condizioni processuali di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di