Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21977 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 21977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: rinuncia
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11579/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 2/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso perché la Suprema Corte dichiari estinto il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Trieste NOME COGNOME ha esposto che:
era dipendente a tempo indeterminato della Regione Friuli Venezia Giulia dal 1982, dirigente dal 1990;
era stato dirigente di staff dal 2015 al 2018 ed era iscritto all’albo speciale presso l’RAGIONE_SOCIALE;
era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite e non la condanna di controparte in caso di soccombenza;
ne erano conseguiti la revoca dei mandati difensivi, la cancellazione dall’albo e l’assegnazione ad altro incarico dirigenziale ; le iniziative menzionate erano illegittime.
Ha chiesto che gli atti in questione fossero dichiarati nulli, con condanna della RAGIONE_SOCIALE. per inadempimento e riassegnazione del posto in precedenza occupato con risarcimento del danno.
Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2 del 2020, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALEA. si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di NOME COGNOME di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Pertanto, il processo è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese e in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esito del giudizio e dell’adesione della PRAGIONE_SOCIALEA.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione