Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21977 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 21977 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: rinuncia
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11579/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 2/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso perché la Suprema Corte dichiari estinto il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Trieste NOME COGNOME ha esposto che:
era dipendente a tempo indeterminato della Regione Friuli Venezia Giulia dal 1982, dirigente dal 1990;
era stato dirigente di staff dal 2015 al 2018 ed era iscritto all’albo speciale presso l’Ordine degli Avvocati;
era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite e non la condanna di controparte in caso di soccombenza;
ne erano conseguiti la revoca dei mandati difensivi, la cancellazione dall’albo e l’assegnazione ad altro incarico dirigenziale ; le iniziative menzionate erano illegittime.
Ha chiesto che gli atti in questione fossero dichiarati nulli, con condanna della P.A. per inadempimento e riassegnazione del posto in precedenza occupato con risarcimento del danno.
Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2 del 2020, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La PRAGIONE_SOCIALEA. si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di NOME COGNOME di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Pertanto, il processo è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese e in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esito del giudizio e dell’adesione della P.A.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione