Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 27843/2022 proposto
da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio dei quali in Milano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
– ricorrente-
contro
Barclays Bank RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 12 aprile 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: Mutuo- Rinuncia al ricorso.
Ad. 11.1.2024
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, insieme con altri mutuatari, plc Barclays Bank chiedendo: a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al NOME Svizzero (CHF) e, precisamente, che disciplinavano « l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari »; b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni;
il Tribunale di Milano respinse la domanda e la locale corte d’appello ha rigettato l’appello successivamente proposto;
a sostegno della decisione la corte territoriale ha osservato che: a) il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo (« tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero ») e, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione « indicizzato al franco svizzero »; b) tale meccanismo di indicizzazione, chiaro ed intellegibile, non presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti; c) in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma del d.lgs. n. 206/2005 non prevede tale effetto; d) il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato;
contro
questa sentenza NOME COGNOME ha proposto domanda di revocazione, adducendo la svista percettiva in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, la quale non si sarebbe avveduta che nel testo del contratto di mutuo da lui stipulato, a differenza che in altri, non era stato affatto indicato il tasso di cambio convenzionale CHF/Euro e che anche nella riga dedicata a ‘cambio CHF/Euro convenzionale’ era indicato l’importo 0,0000; ha chiesto quindi in via rescissoria la dichiarazione di nullità del mutuo, con esclusione di ogni effetto legato al cambio CHF/Euro convenzionale;
la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda, escludendo la sussistenza di qualsivoglia errore revocatorio, posto che la controversia aveva avuto a oggetto la validità della clausola di doppia indicizzazione, come previsto in una clausola contrattuale che si presentava uguale per tutti i mutuatari, che avevano svolto le medesime difese; a tanto ha aggiunto che il profilo della mancata indicazione del tasso di cambio convenzionale era stato sollevato per la prima volta da COGNOME soltanto nella memoria di replica alla comparsa conclusionale;
contro
questa sentenza NOME COGNOME propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui plc Barclays Bank replica con controricorso.
Considerato che:
il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinunzia.
Per questi motivi
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2024.